Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di
lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi
previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni
devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione
è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti
preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti
integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:
attività di routine e non routine;
attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
comportamento umano;
pericoli provenienti dall’esterno;
pericoli legati alle lavorazioni o creati nell’ambiente circostante;
infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro
impatto sulle operazioni, processi ed attività;
eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle
necessarie misure di controllo;
progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
procedure operative e di lavoro.
Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad
eliminare i rischi
Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del
Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della
sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi
atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:
l’identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di DPI;
la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l’adeguatezza dei DPI stessi alle
tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti
(ad es. marcatura CE);
la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;