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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di

lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi

previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni

devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione

è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti

preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti

integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

attività di routine e non routine;

attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);

comportamento umano;

pericoli provenienti dall’esterno;

pericoli legati alle lavorazioni o creati nell’ambiente circostante;

infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;

modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro

impatto sulle operazioni, processi ed attività;

eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle

necessarie misure di controllo;

progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;

procedure operative e di lavoro.

Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad

eliminare i rischi

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del

Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della

sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi

atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

l’identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di DPI;

la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l’adeguatezza dei DPI stessi alle

tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti

(ad es. marcatura CE);

la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;