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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri,

previsto dall’ articolo 322-

bis

c.p, ed ai

sensi del quale

le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si

applicano anche:

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti

delle Comunità europee;

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità

europee;

a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra

utilità sono dati, offerti o promessi:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e

degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un

indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di

mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.3. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell’ambito delle quali,

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

richiesta, gestione e monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, sovvenzioni e garanzie

concesse dalla PA

(ad es. contributi “

de minimis

” per investimenti su macchinari);

gestione dei flussi finanziari;