Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
A.1. Premessa
Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo
l’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione
perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell’attività – in senso tecnico
– amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica
Amministrazione intesa come l’insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.
I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono
una funzione pubblica o un pubblico servizio.
Per funzione pubblica s’intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle
funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle
amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri
delle
Authority
, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere
pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari
dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).
La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:
potere autoritativo
, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i
propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di
soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia il
potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge
(accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici
uffici;
potere certificativo
, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.
Per pubblico servizio s’intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla
mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio.
Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero
esercitare poteri autoritativi o certificativi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni
statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell’Unione Europea), i NAS,
i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri