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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo

l’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione

perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell’attività – in senso tecnico

– amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica

Amministrazione intesa come l’insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono

una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica s’intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle

funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle

amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri

delle

Authority

, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere

pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari

dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:

potere autoritativo

, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i

propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di

soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia il

potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge

(accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici

uffici;

potere certificativo

, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio s’intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla

mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o

incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero

esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni

statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell’Unione Europea), i NAS,

i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri