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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta

dall’OdV.

10. Prestazioni da parte di terzi

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (ad es. altre

società, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

l’obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle

informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;

l’impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice

Etico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;

l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell’OdV della

Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Zanetti di procedere all’applicazione di forme di tutela (ad

es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti

precedenti.

11. Sistema disciplinare

11.1.

Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti

di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse

della Società stessa, ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa,

deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le

procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti

accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta

procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l’OdV informerà degli esiti il titolare del potere

disciplinare, che darà il via all’iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale

applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi

aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti: