Background Image
Previous Page  23 / 103 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 103 Next Page
Page Background

Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

____________________________________________________________________________________

23

L’OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua

nomina. I membri dell’OdV possono essere rieletti.

La revoca dall’incarico di membro dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di

Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;

l’inadempimento agli obblighi inerenti l’incarico affidato;

la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio del proprio incarico;

la mancata collaborazione con gli altri membri dell’OdV nell’ipotesi di OdV collegiale;

l’assenza ingiustificata a più di due adunanze dell’OdV nell’ipotesi di OdV collegiale.

È fatto obbligo per ciascun membro dell’OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il

Presidente dell’OdV stesso nell’ipotesi di OdV collegiale, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi

precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell’OdV non più idoneo e, dopo adeguata

motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall’incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta

incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico.

Ciascun componente dell’OdV può recedere in qualsiasi istante dall’incarico, con le modalità che verranno

stabilite nel regolamento dell’Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell’OdV nell’ipotesi di OdV collegiale, il

Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto

inidoneo.

In caso di decadenza o recesso dell’unico membro dell’OdV costituito in forma monocratica, il Consiglio di

Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del nuovo ODV.

9.5. Attività e poteri

L’Organismo di Vigilanza si riunisce due volte l’anno ed ogni qualvolta uno dei membri – nell’ipotesi di OdV

collegiale - ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l’opportunità della convocazione.

Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell’OdV è verbalizzata.

Per l’espletamento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e

controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di

Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente nell’ipotesi di OdV collegiale.