Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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La continuità di azione non deve essere intesa come “incessante operatività”, dal momento che
tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto
esclusivamente da membri interni all’ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una
diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l’Organismo stesso. La
continuità di azione comporta che l’attività dell’OdV non debba limitarsi ad incontri periodici, ma
essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di
monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell’ente.
L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma monocratica o in forma
collegiale da tre membri, uno dei quali è nominato Presidente dell’OdV.
9.3. Requisiti di eleggibilità
A tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:
essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13
agosto 2010, n. 136»);
essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa
ex
art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
per un qualunque delitto non colposo;
essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad
una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi.
Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l’ineleggibilità alla carica di membro
dell’OdV.
9.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso
Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la
scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che
precedono, fondando tale decisione non soltanto sui
curricula
ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e
specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun
candidato una dichiarazione che attesti l’assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.
Dopo l’accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite
comunicazione interna.