Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo
previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall’incarico e dalla
retribuzione.
Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la
Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a
quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.
Se la violazione riguarda i dirigenti, l’Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del
potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, mediante relazione
scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine di avviare le
contestazioni ed eventualmente comminare le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile,
unitamente all’eventuale revoca di procure o deleghe.
Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza deve darne immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In
questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge,
determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.
Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio
di Amministrazione propone all’Assemblea la revoca dalla carica.
In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione,
qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei
provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.
Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell’OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall’incarico
dettata per gli stessi (v. paragrafo 9.4).
I rapporti con terze parti sono regolati da adeguati contratti che devono prevedere clausole di rispetto dei
principi fondamentali del Modello e del Codice di condotta da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il
mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta
salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la
Società.
12. Comunicazione e formazione del personale aziendale
La comunicazione verso l’esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione
Generale, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite
brochure
, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 8, esterni alla Società, oltre
che alla comunità in generale.