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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito;

il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di

quelli già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una

durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si

riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di

condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità

dell’ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore

commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

confisca

: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del

reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio

economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al

netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto

contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve

escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato

con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di

commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre

considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal

mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

pubblicazione della sentenza di condanna

: può essere disposta quando l’ente è condannato ad

una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o

per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel

Comune ove l’ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di

commissione del reato.

La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.