Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una
durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si
riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di
condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità
dell’ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore
commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
confisca
: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del
reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio
economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al
netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto
contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve
escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato
con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di
commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre
considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal
mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
pubblicazione della sentenza di condanna
: può essere disposta quando l’ente è condannato ad
una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o
per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel
Comune ove l’ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente.
Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di
commissione del reato.
La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.