Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui
emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano
introdotti nuovi reati presupposto.
1.5. I reati commessi all’estero
In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto
commessi all’estero.
Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a
quelle già evidenziate:
sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per
poter perseguire in Italia un reato commesso all’estero;
l’ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell’ente.
1.6. Le sanzioni
Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere
sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:
sanzione pecuniaria
: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene
calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e
nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a
seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente,
dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la
commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di €
258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente;
sanzioni interdittive
: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie,
soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in
cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto
apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa
possibile da gravi carenze organizzative;
in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: