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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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L’applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 7

della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all’ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l’ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs.

231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti

possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto

legato all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

soggetti in “posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o

direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore di

un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente

stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni

in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati

dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate;

soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei

soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che,

pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il

controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i

promotori e i Consulenti, che su mandato dell’ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono,

infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente,

sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente

stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse o a

vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

l’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente,

indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato

positivo, economico o di altra natura.

undecies

«Reati ambientali»; Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109 che ha introdotto l’art. 25-

duodecies

«Impiego di cittadini di

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali” (c.d. “Convenzione di Lanzarote”), che ha modificato gli artt. 416, 600-

bis e 600-ter del c.p. ampliando così l’operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» che ha introdotto all’art. 25 il nuovo

reato di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» e all’art. 25-

ter

il reato di «Corruzione tra privati».