Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla
corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che
fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e
sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.
La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede
nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base
al Decreto, infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito
amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’Autorità competente a
contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.
La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che
commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si
sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad
aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.
Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le
società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati
concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici
territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali,
ad es., i partiti politici e i sindacati).
La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del
GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di
Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza
della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni
L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto
o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.
Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate
di seguito:
reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-
bis
);
delitti di criminalità organizzata (art. 24-
ter
);