Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i protocolli previsti per gli
obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell’installazione.
Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24
D.Lgs. 81/2008)
Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari,
impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua specifici
protocolli che prevedono che:
l’ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi
legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni
coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell’intervento;
alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il
controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di
conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle
specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi
presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attivazione di
segnalazioni apposite e l’applicazione di penali;
le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro
dipendenti delle procedure di sicurezza;
siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di
controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali,
come integrati eventualmente dai contratti;
sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei
protocolli sin qui elencati.
Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)
Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che
prevedono che il datore di lavoro:
verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per
lo svolgimento di tale funzione;
verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il
RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto