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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i protocolli previsti per gli

obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell’installazione.

Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24

D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari,

impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua specifici

protocolli che prevedono che:

l’ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;

siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi

legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni

coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell’intervento;

alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il

controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di

conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle

specifiche del prodotto rispetto alle richieste;

siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi

presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attivazione di

segnalazioni apposite e l’applicazione di penali;

le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro

dipendenti delle procedure di sicurezza;

siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di

controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali,

come integrati eventualmente dai contratti;

sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei

protocolli sin qui elencati.

Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che

prevedono che il datore di lavoro:

verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per

lo svolgimento di tale funzione;

verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il

RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto