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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all’ente il comportamento del

lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre,

comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il

rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di

comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, dell’abnormità o

dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla

comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le

persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione

della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui

salute e sicurezza;

il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e

supervisione delle attività, di formazione e di informazione;

il datore di lavoro, quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione;

il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;

il fabbricante, l’installatore ed il manutentore che, nell’ambito delle rispettive competenze, devono

assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;

il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il

controllo dei lavori affidati in appalto.

H.2. Attività sensibili

H.2.1. Premessa

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività

entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso, da

parte di membri dell’organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di

prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la

Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della

sicurezza;

la Norma BS OHSAS 18001:2007.