Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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H. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
H.1. Reati applicabili
Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di
omicidio colposo
e di
lesioni personali colpose
gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e
sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall’art. 25-
septies
del Decreto, sanzionano chiunque, per
colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o
gravissime
2 .Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni
organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia
ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai
quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso
o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con
effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità
di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il
volto della vittima.
L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere
perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di
un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente non interviene a impedire l’evento
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Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme […] per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. […] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o
più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi
o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a €
1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme […] per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000
e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. […] Nel caso di lesioni di più persone si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».