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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva,

lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una

posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine da

un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. L’ordinamento individua nel datore di lavoro

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il

garante “dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di

garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente

specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari

per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona

capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si

ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente

danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera

agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non

interviene ad impedire l’evento.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti

dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico

(violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate

sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate

in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione

soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo:

in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell’evento -

conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o

imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell’agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose

gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme

antinfortunistiche concernenti la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell’implementazione del

Modello è necessario comunque considerare che:

il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non

esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto;

è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile,

eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza

conosciute, secondo le particolarità del lavoro;

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Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa

o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).