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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

, previsto dall’art.

2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge,

acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale

sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

operazioni in pregiudizio dei creditori

, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

formazione fittizia del capitale

, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il

capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso

di trasformazione;

corruzione tra privati,

previsto dall’art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori,

dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei

sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti

precedentemente indicati, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità,

per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o

degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;

aggiotaggio

, previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta Chiunque diffonde notizie false,

ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad

incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di

banche o di gruppi bancari;

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

, previsto dall’art.

2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli

altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro

confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di

ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei

sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in