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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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K. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

(art. 25-novies del Decreto)

K.1. Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il delitto di induzione

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-

bis

c.p.),

previsto dall’art. 377-

bis

c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con

violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni

o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere..

K.2. Attività sensibili e prevenzione

Come i delitti di criminalità organizzata (v. paragrafo C.2 della presente Parte Speciale), la fattispecie di cui

all’art. 377-

bis

c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d’impresa svolte dalla Società

stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere

commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per

prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano

prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello

seguono i principi etici della Società relativi alla collaborazione con le Istituzioni.