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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata

allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);

effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/200

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(art.

256, comma 6, primo periodo);

inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee

, previsto dall’art.

257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro

i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità competente;

predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso

, previsto dall’art. 258, comma

4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nei casi in cui nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il

trasporto;

traffico illecito di rifiuti

, previsto dall’art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel

caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26

del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati

nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del

regolamento stesso;

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività

, previsto dall’art.

260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il

ricevimento, il trasporto, l’esportazione o l’importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti

quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività);

falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di controllo

della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda

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Per “recupero” si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere

tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

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Per “smaltimento” si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza

secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

8 Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.