Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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L. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
L.1. Reati applicabili
Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:
reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
, previsti
dall’art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che si configura nel
caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze
pericolose:
in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità
competente (art. 137, comma 3);
oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5);
La responsabilità dell’ente, inoltre, può derivare dall’effettuazione di scarichi:
sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in
violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi
previste (art. 137, comma 11);
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga
sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia (art. 137, comma 13);
reati connessi alla gestione dei rifiuti
, previsti dall’
art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e
che si configurano nei seguenti casi:
attività di raccolta
4 ,trasporto
5 ,recuper
o 6, smaltimento
7 ,commercio ed intermediazione di
rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
4
Per “raccolta” si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta […] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).
5
Per “trasporto”, in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un
luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all’interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).