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Zanetti S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

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D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di falsità in

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

, previsto dall’art. 474 c.p. e

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall’art. 473 c.p., introduce nel

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,

introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in

circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

D.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe

essere commesso il citato reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

strumenti o segni di riconoscimento:

approvvigionamento da terze parti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, incluse le fasi di

selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;

approvvigionamento da altre Società del Gruppo di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

D.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti l’

approvvigionamento da terze parti di materie prime, semilavorati e

prodotti finiti, incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti

e

l’

approvvigionamento da altre Società del Gruppo di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

si

applica quanto previsto al paragrafo I.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti

attività sensibili. Inoltre, i protocolli prevedono che:

i contratti che regolano i rapporti con fornitori o Partner prevedano apposite clausole che

garantiscano la manleva per la Società in caso di violazioni, da parte dei fornitori, riguardanti la

titolarità di marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri e/o brevetti.

D.4. Flussi informativi verso l’OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri

Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.