Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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C. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10. L.
146/2006)
C.1. Reati applicabili
Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità
organizzata e reati transnazionali:
associazione per delinquere
, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più
delitti, nonché coloro che vi partecipano;
associazione di tipo mafioso anche straniera
, previsto dall’art. 416-
bis
c.p. e che punisce
chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro
che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell’art. 416-
bis
c.p. si
applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-
bis
c.p., ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
.
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria
, previsto dall’ art. 377-
bis
c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o
minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
favoreggiamento personale,
previsto dall’art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque,
dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.